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Sicurezza e igiene della filiera Latte di Asina.

- Anselmo Albertini(Dipartimento di Sanità Pubblica - Azienda U.S.L. di Reggio Emilia)
Da sempre l'asino ha aiutato l'uomo, che lo ha spesso ripagato con pregiudizi
e reputato a torto un animale cocciuto e poco intelligente. Con la meccanizzazione
dell'agricoltura l'importanza dell'asino come animale da lavoro si è
notevolmente ridotta e la sua diffusione si è contratta al punto da
far temere una graduale estinzione. Oggi però la situazione è
lievemente migliorata e piccoli allevamenti di asini sono nati o stanno nascendo
in Italia e in Europa ad opera di appassionati e studiosi, che cercano di
recuperare le diverse razze di questo simpatico e docile animale.
Si ritiene,
tuttavia, che per un effettivo recupero di questa specie, che è presente
anche nella iconografia della Natività cristiana, sia oggi necessario
sviluppare forme di allevamento ed indirizzi produttivi che trovino sbocchi
economicamente validi e che permettano di andare oltre la semplice passione
individuale per l'asino. Tra le varie possibilità di valorizzazione
economica già individuate, oltre all'agriturismo e ad esso in certo
modo connessa, vi è la onoterapia, disciplina che consiste nell'impiego
dell'asino per uso terapeutico a favore di adulti e bambini con disturbi della
funzionalità di diversi organi ed apparati.

Altre interessanti possibilità
per la valorizzazione dell'asino sono riferite alla produzione del latte per
il suo impiego nell'industria farmaceutica e cosmetica nonché nell'alimentazione
umana, pediatrica e geriatrica.
Aspetti normativi - La vendita diretta dal produttore al
consumatore finale del latte crudo di tutte le specie animali non è
disciplinata dalla normativa comunitaria. Ai sensi della legge 9 febbraio
1963, n. 59, e del D.L.gs 18.5.2001, n. 228, i produttori agricoli possono
comunque vendere i prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura e allevamento,
fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sanità e di igiene.
Per la commercializzazione del latte crudo si deve dunque fare riferimento
alla normativa nazionale ed in particolare al Regio Decreto 9 maggio 1929,
n 994, di approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte
destinato al consumo diretto. L' art. 43 di tale regolamento stabilisce che
i comuni nei quali si esercita la vendita del latte di asina o di pecora devono
stabilire apposite norme nei regolamenti locali d'igiene per disciplinare
la .produzione e il commercio di tali prodotti. Almeno nella nostra realtà,
non risulta che le Autorità comunali abbiano mai considerato la commercializzazione
del latte di asina nei propri regolamenti d'igiene; riteniamo tuttavia che
parte delle prescrizioni del Regio Decreto 994/29 relative alla produzione
e alla vendita diretta del latte di altre specie animali possano per analogia
essere estese alla produzione e alla vendita del latte di asina anche se non
regolamentate a livello locale. Tale produzione deve pertanto essere autorizzata
dall'Autorità sanitaria comunale in seguito all'accertamento dei requisiti
strutturali e funzionali previsti dal Regio Decreto 994/29 e l'allevamento
deve essere registrato presso la Azienda Sanitaria Locale competente ai sensi
dell'art. .14 del D.L.gs 4 agosto 1999, n. 336.
Per l'autorizzazione alla vendita diretta del latte crudo riteniamo in particolare
che debbano essere presi in considerazione i requisiti generali di igiene
dell'allevamento e della mungitura, di sanità degli animali lattiferi,
di igiene del personale addetto alla produzione nonché gli aspetti
legati alla manipolazione, conservazione e commercializzazione del latte.
Qualora trovasse applicazione la proposta modificata di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 2000/0179 (COD) del 27.01.2003, che stabilisce
norme specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari di origine animale,
si avrà a disposizione una normativa aggiornata e specifica per la
produzione di latte ottenuto da animali diversi dalle specie tradizionalmente
produttrici di latte. Tale normativa reca dunque le norme sanitarie anche
per la produzione del latte di altre specie, tra cui l'asino, e prevede che
tali animali lattiferi siano:
- controllati per la brucellosi sulla base di un piano di controllo approvato
dalle autorità competenti non affetti da infezioni del tratto genitale
con gonorrea, enteriti
- con diarrea accompagnate da febbre o infiammazioni individuabili della
mammella;
- non affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;
- non sottoposti a trattamenti con sostanze pericolose o potenzialmente
pericolose per la salute umana, suscettibili di trasmettersi al latte.
In attesa dell'approvazione della normativa specifica, si ritiene che alla
produzione di latte di asina per il consumo umano si possano applicare sin d'ora
anche le norme di carattere generale previste nel regolamento (CE) 178/2002,
del 28.01.2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare. Tale regolamento definisce come alimento qualsiasi sostanza o prodotto
trasformato o non trasformato destinato all'alimentazione umana; questa definizione
comprende, pertanto, anche il latte di asina crudo. Nel definire i requisiti
generali di sicurezza degli alimenti, lo stesso regolamento prevede che gli
alimenti a rischio non possano essere immessi sul mercato; gli alimenti sono
considerati a rischio se sono dannosi per la salute umana, avuto riguardo anche
alla particolare sensibilità sotto il profilo della salute di una specifica
categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.
Di questo aspetto bisogna tenere conto nell'approccio all'analisi dei pericoli
potenziali del latte di asina, che viene utilizzato per l'alimentazione di categorie
sensibili di consumatori.
Al fine di perseguire gli obiettivi generali della sicurezza sanitaria previsti
dalla norme richiamate, è necessario mettere in atto le misure igieniche
di seguito indicate.
Igiene dell'allevamento - Le strutture di allevamento devono assicurare buone
condizioni di stabulazione, igiene, pulizia e salute delle asine e condizioni
igieniche soddisfacenti per la mungitura, manipolazione e deposito del latte.
Deve essere evitata la promiscuità con altre specie animali e deve essere
possibile separare dal resto della mandria gli animali temporaneamente non idonei
alla produzione del latte.
Tutti gli asini dell'allevamento devono essere identificati ed essere sottoposti
ad esami sierologici per escludere la presenza di brucellosi. Per quanto riguarda
la morva i dati epidemiologici assicurano che essa è assente dall'Italia
da diversi decenni. È poi richiesto un esame clinico veterinario di ogni
animale in lattazione, al fine di escludere la presenza di malattie dell'apparato
genitale, di enteriti con diarrea, di infiammazioni o ferite della mammella
tali da poter alterare il latte.
Gli animali devono essere alimentati con prodotti che non alterino la normale
composizione e le qualità organolettiche del latte e non siano veicoli
di contaminanti ambientali. Deve essere disponibile un adeguato approvvigionamento
di acqua potabile per il lavaggio degli ambienti e delle attrezzature di mungitura
e di conservazione del latte.
I trattamenti degli animali lattiferi con medicinali veterinari devono prevedere
il rispetto dei tempi di sospensione e il non utilizzo del latte degli animali
in trattamento farmacologico.

Igiene della mungitura, manipolazione, deposito e vendita del latte
- Nelle esperienze fin qui condotte, le asine hanno dimostrato un rapido adattamento
alla mungitura manuale o meccanica ed alla sua ruotine; fattrici e redi non
hanno inoltre evidenziato particolari problemi sanitari o comportamentali
legati alla mungitura.
- La mungitura deve avvenire in ambiente separato rispetto ai locali di stabulazione.
- La manipolazione e la conservazione del latte devono avvenire in locali
separati da quelli di mungitura e stabulazione degli animali.
- Il personale deve indossare abiti puliti, lavarsi le mani e le braccia e
assicurare la pulizia della mammella prima della mungitura.
- Subito dopo la mungitura il latte deve essere immediatamente filtrato, imbottigliato
e refrigerato a temperature comprese tra 0 e 4°C, al fine di migliorarne
la conservabilità e impedire possibili alterazioni.
- Subito dopo la mungitura i locali e le attrezzature utilizzate devono essere
accuratamente puliti e disinfettati con prodotti autorizzati allo scopo.
Si ritiene inoltre indispensabile che a tutti gli acquirenti del latte crudo
sia fornita un'apposita scheda informativa che riporti le corrette modalità
di conservazione ed utilizzo del latte: si dovrà in particolare richiamare
l'attenzione sulla necessità del rispetto della catena del freddo e
sull'intensità del trattamento termico a cui sottoporre il latte crudo
prima del consumo; ciò riveste particolare importanza per il latte
destinato ai lattanti e ad altre categorie a rischio, in modo da assicurare
l'inattivazione di microrganismi patogeni o potenzialmente patogeni eventualmente
presenti nel latte,. La combinazione tempo/temperatura indicata nella scheda
deve necessariamente essere riferita all'inattivazione di Listeria monocytogenes,
il microrganismo non sporigeno più resistente al calore. È molto
importante, inoltre, che il trattamento termico a cui viene sottoposto il
latte non sia eccessivo, al fine di evitare la denaturazione e la precipitazione
delle sieroproteine, che forniscono un carattere "sabbioso" al latte
stesso.
Il regolamento sulla vigilanza igienica del latte (R.D. 994/1929) prevede
infine che il latte di animali diversi dal bovino debba essere identificato
riportando l'indicazione della specie animale da cui esso è stato ottenuto.
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